Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende istituire una nuova casa da gioco in Sicilia in località Calatafimi-Segesta.
      Si tratta di una iniziativa importante per la valorizzazione dell'immenso patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed ambientale che caratterizza la zona.
      Una iniziativa che consentirebbe di promuovere il turismo combattendo il fenomeno della disoccupazione e rilanciando l'economia del territorio.
      È ormai evidente che i divieti del codice penale non possono più essere considerati collegati ad un disvalore del gioco di azzardo sotto il profilo sociale, altrimenti si dovrebbe constatare che il primo soggetto che abitualmente compie un'attività considerata moralmente illecita è proprio lo Stato con i vari giochi e lotterie (lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci, eccetera), alcuni dei quali per modalità di gioco e alea di rischio si avvicinano sempre di più al gioco di azzardo vero e proprio.
      Tali giochi devono essere considerati, come lo sono in tutto il mondo, come attività ludiche e ricreative spesso collegate a periodi di vacanza.
      Certamente l'istituzione di una casa da gioco comporta una precisa regolamentazione per evitare l'insorgere di fenomeni malavitosi e per garantire la massima trasparenza del gioco stesso, e questo giustifica le disposizioni previste dalla presente proposta di legge a presidio di tali irrinunciabili esigenze.
      Un atteggiamento differente, in un'Europa sempre più integrata e in un sistema globale del commercio internazionale, è a

 

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nostro giudizio un inutile sacrificio per l'economia italiana che non impedisce ai cittadini che giocano di farlo in giro per l'Europa e per il mondo, disertando località suggestive e ricche di valori culturali del nostro Paese, verso le quali si potrebbe attrarre anche una significativa quota di turismo internazionale.
      Alle argomentazioni richiamate occorre aggiungere una ulteriore osservazione che sorge spontanea: non è infatti comprensibile la scelta secondo la quale le uniche deroghe e quindi le uniche case da gioco esistenti da tempo in Italia debbano essere tutte collocate al nord (Sanremo, Campione d'Italia, Saint Vincent e Venezia).
      La presente proposta di legge è composta da cinque articoli che innovano il quadro legislativo vigente, prevedendo l'istituzione della casa da gioco in località Calatafimi-Segesta.
      L'articolo 1, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, autorizza l'apertura della casa da gioco e disciplina le modalità di rilascio della relativa autorizzazione.
      L'articolo 2 prevede l'adozione di un regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità.
      L'articolo 3 dispone che la titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetti al comune nel cui territorio è localizzata la stessa, mentre le modalità della ripartizione dei proventi della gestione della casa da gioco sono disciplinate dall'articolo 4.
      L'articolo 5 prevede, infine, un meccanismo di controllo sull'attività della casa da gioco, attribuendo al presidente della regione Sicilia il potere di sospendere o revocare l'esercizio della casa da gioco in determinati casi.
 

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